DPCM 18 OTTOBRE 2020 E SPORT DA CONTATTO

Si comunica che a seguito delle disposizioni del nuovo DPCM del 18 ottobre 2020, secondo l’articolo 1 comma 1, lettera d), punti 1 e 2,  sono attualmente consentiti gli eventi e le competizioni riconosciute di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche per gli sport di contatto come recita l’art. 2 alla lettera g) “lo svolgimento di sport da contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e).

Per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori.

Quindi sono consentite le competizioni di tipo agonistico e di carattere regionale e nazionale riconosciute da CONI, CIP, FSN, DSA,EPS organizzate nel  pieno rispetto degli specifici protocolli previsti. Parimenti le sessioni di allenamento degli atleti agonisti degli sport individuali sono consentite a porte chiuse nel rispetto dei protocolli emanati.

Lo stesso DPCM prevede che l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome. Nello specifico degli sport di contatto, l’attività sportiva dilettantistica di base degli sport da combattimento e le attività di avviamento giovanili e amatoriale sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

NOTA: nelle ore precedenti aveva generato perplessità la distinzione e il significato dei termini ‘amatoriale’ e ‘dilettantistico’ utilizzato dal precedente DPCM 13 ottobre 2020. Lo sport amatoriale è per esempio la partita di calcetto organizzata tra amici, prenotando il campo e non avendo alcun vincolo affiliativo con federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ecc. Lo sport dilettantistico prevede invece un tesseramento e l’appartenenza alle sigle riconosciute. Il nuovo DPCM 18 ottobre 2020 cambia le regole anche dell’attività sportiva dilettantistica di base per la quali prevede ora forma individuale e vieta gare e competizioni.