DPCM 3 NOVEMBRE 2020 E SPORT NELLE ZONE GIALLE, ARANCIONE E ROSSE

Il 3 novembre è stato firmato e poi  il 4 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM in vigore dal 6 novembre fino al 3 dicembre prossimo con nuove disposizioni più restrittive rispetto ai precedenti.

L’intensificarsi delle limitazioni dipenderà dal livello di allerta dei singoli territori per cui sono state individuate 3 diverse aree di rischio:

1.    Zona c.d. “gialla” (art. 1 del DPCM, corrispondente a tutto il territorio  nazionale, fatta eccezione per le zone 2 e 3;

2.    Zona c.d. “arancione” (art. 2);

3.    Zona c.d. “rossa” (art. 3).

LE MISURE DI RESTRINGIMENTO A LIVELLO GENERALE

LIVELLO GIALLO – ART. 1  Sintesi misure minime in vigore su tutto il territorio nazionale in aggiunta a quanto già previsto dal DPCM precedente:

● dalle 22.00 alle 5.00 consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze;

● per tutto l’arco della giornata fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di  trasporto pubblici o privati;

●sospese mostre e servizi museali;

●didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in  presenza; attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine;

● sospensione concorsi, ad esclusione di quelli per personale sanitario;

● nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

● coefficiente di riempimento max del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e  del trasporto ferroviario regionale;

● sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò,  anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

LIVELLO ARANCIO – ART. 2  Ulteriori misure per territori (regioni o parte di esse) del paese con scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto :

● vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

● vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze;

● sospese nell’intero arco della giornata le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto.

LIVELLO ROSSO (lockdown) – ART. 3 Ulteriori misure per territori (regioni o parte di  esse) del paese con scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto:

● vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per  spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

● sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;

● sospesi attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;

● sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto;

● è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;

● attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media;

● sospese le attività non comprese nell’allegato 24 (che ammette parrucchieri e barbieri, lavanderie e pompe funebri).

LE MISURE DI RESTRINGIMENTO PER IL MONDO DELLO SPORT

Esaminiamo ora, in dettaglio, le limitazioni aventi a oggetto le attività sportive, evidenziando le modifiche di maggiore rilevanza attraverso il confronto tra il testo del DPCM in oggetto rispetto al precedente DPCM del 24 ottobre 2020:

ZONA 1 GIALLA (art. 1) – Tutto il territorio nazionale, eccetto le zone 2 e 3

La situazione rimane sostanzialmente la stessa. In particolare:

● è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri (lett. d)

● è consentito soltanto svolgere competizioni, eventi e allenamenti riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive FSN/EPS/DSA ovvero da organismi sportivi internazionali, rigorosamente a porte chiuse e comunque senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli anticontagio emanati da FSN/EPS/DSA (lett. e);

● sono sospese le competizioni e gli allenamenti di carattere regionale e provinciale (lett. e);

● è sospesa l’attività di palestre e piscine (lett. f);

● è sospeso lo svolgimento e ogni attività relativa agli sport di contatto, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera e) (lett. g)

● possibile l’attività sportiva all’aperto all’interno dei circoli e centri sportivi, con l’interdizione all’uso degli spogliatoi (lett. f);

● è consentito l’allenamento a livello individuale, all’aperto e con distanziamento di almeno 2 metri, anche degli sport di contatto, al pari dell’attività sportiva individuale (vedasi FAQ del Dipartimento per lo Sport);

Il tutto con l’attenzione ai controlli in corso degli impianti aperti da parte dei  NAS, al fine della verifica della valenza nazionale degli atleti che si stanno allenando.

La differenza più importante, rispetto al precedente DPCM, consiste nella individuazione e definizione di “attività sportiva di interesse nazionale”:

■ mentre il precedente DPCM richiedeva che il riconoscimento di interesse nazionale degli eventi e delle competizioni sportive avvenisse da parte del CONI,  CIO, ma anche da parte delle singole FSN/EPS/DSA,

■ il nuovo DPCM prevede che il riconoscimento di interesse nazionale dei medesimi eventi e competizioni sportive avvenga da parte del CONI, CIO, non più da parte anche di FSN/EPS/DSA; a questi ultimi è demandata la sola organizzazione dei suddetti sport individuali e di squadra.

ZONA 2 ARANCIONE (art. 2) Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di  elevata gravità e da un livello di rischio alto

●  Nessuna modifica in zona 2 arancione rispetto alla zona 1

ZONA 3 ROSSA (art. 3) Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

Si applica quanto previsto per la zona 1, ad eccezione delle seguenti, ulteriori limitazioni:

● sono sospese tutte le attività previste dalle lettere f) e g) dell’art. 1, anche svolte nei centri sportivi all’aperto (lett. d);

● sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva (lett. d);

● è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (lett. e);

● è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale (lett. e), non è richiesto l’uso della mascherina;

Nella zona 3 rossa è pertanto esclusivamente consentito, oltre allo svolgimento di attività motoria e sportiva a livello individuale all’aperto, lo svolgimento di competizioni, eventi e allenamenti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, organizzati da FSN e DSA (ovvero da organismi sportivi internazionali) – ma non da EPS – a porte chiuse e senza pubblico.